La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio sociale comunale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socioeconomica di base, per un valore massimo pari a euro 15.000,00 di ISEE, sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:
− della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare non attestabile dall’ISEE corrente;
− della situazione sanitaria precaria, in assenza o attesa dei relativi benefici economici, con particolare attenzione ai
pazienti dimessi dall’ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare;
− le persone ricoverate e/o dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
− della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
− di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
− della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
− dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex articolo 433 c.c.);
− e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.